Statuto dell'
Unione Ladina del Cadore de Medo
Art.1 (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e
della
normativa in materia, l’associazione di promozione sociale
denominata “UNION LADINA DEL CADORE DE MEDO”.
L’organizzazione ha sede in Palazzo Agnoli Via Fabbro 36 a
Pelos di Cadore nel Comune di Vigo di Cadore.
Art.2 (Finalità)
L’associazione è apartitica, non ha
finalità di lucro e svolge attività di promozione
e utilità sociale.I proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in
forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) individuare, conservare, sostenere, potenziare la cultura e la
parlata dei Ladini del “Cadore de Medo” con corsi
di formazione e aggiornamento, dibattiti, conferenze, trasmissioni
radiotelevisive, mostre, concorsi, recite, spettacoli, manifestazioni
folcloristiche, pubblicazioni, raccolta di materiali e ogni altra
attivita’ che manifesti, sostenga e sviluppi la cultura
ladina del Cadore;
b) promuovere un’azione di stimolo, a tutti I livelli,
perchè sia protetta, sostenuta e sviluppata la cultura
ladina del Cadore.
L’attività di studio e di ricerca e gli apporti
che ne scaturiranno saranno improntati al rispetto del pluralismo e
saranno attuati con le metodologie proprie della scienza.
Art.3 (I soci)
1) Sono ammessi all’Associazione tutti coloro
che ne
condividono gli scopi e accettano il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
2) L’organo competente a deliberare sulle domande di
ammissione è Il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà
specificare le proprie complete generalità impegnandosi a
versare la quota associativa.
3) Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente
stabilita dall’Assemblea); sostenitori
(coloro che oltre la
quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
benemeriti (persone nominate tali
dall’Assemblea per meriti
particolari acquisiti a favore dell’Associazione).
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La
quota
associativa è intrasmissibile.
Art.4 (Diritti e doveri dei soci)
1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e
di essere eletti negli stessi.
2) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività
dell’associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell’
l’attività prestata.
1) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il
presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2) Gli aderenti svolgeranno la propria attività
nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.
Art.5 (Recesso ed esclusione del
socio)
1) Il socio può recedere
dall’associazione mediante comunicazione scritta allal
Consiglio direttivo.
2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto
può essere escluso dall’Associazione.
3) L’esclusione è deliberata
dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
Art.6 (Organi sociali)
1)Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti
2)Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito.
Art.7 (L'Assemblea)
1) L’Assemblea è l’organo
sovrano
dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2) E’ convocata almeno una volta all’anno dal
Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei
lavori.
3) L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di
almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene
necessario.
4) L’Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.8 (Compiti dell'Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche
dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla
esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art.9 (Validità
dell’assemblee)
1) L’assemblea ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione se è presente
la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti, in proprio o in delega.
2) Non è ammessa più di una delega per ciascun
aderente.
3) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con
voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la
qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo
ritenga opportuno).
4) L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie
l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole
di ¾ dei soci.
Art.10 (verbalizzazione)
1) Le discussioni e le deliberazioni
dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal
segretario o da un componente dell’assemblea appositamente
nominato e sottoscritto dal presidente.
2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Art.11 (Consiglio direttivo)
1) Il consiglio direttivo è composto da sette
membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando
è presente la maggioranza dei componenti.
3) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il
rapporto annuale sull’attività
dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
Art.12 (Il Presidente)
1) Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il
Consiglio direttivo sia in caso di convocazionii ordinarie che
straordinarie.
2) Il Presidente dura in carica 4 anni.
Art.13 (Risorse economiche)
1) Le risorse economiche
dell’organizzazione
sono costituite da:
contributi e quote associative;
donazioni e lasciti;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2) L’associazione ha l’obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore delle
attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art.14 (Rendiconto
economico-finanziario)
1) Il rendiconto economico-finanziario
dell’associazione è annuale e decorre dal primo
gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e
le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto
preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal
Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato
presso la sede dell’associazione almeno 15 gg. prima
dell’assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
3) Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30
aprile dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art.15 (Scioglimento e devoluzione
del patrimonio)
L’eventuale scioglimento
dell’Associazione sarà deciso soltanto
dall’assemblea con le modalità di cui
all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la
liquidazione, sarà devoluto a finalità di
utilità sociale.
Art.16 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è
espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in
materia.
Francesca Larese Filon
Rossella De Diana
Adeodato Piazza Nicolai
Giancarlo Pagogna
Andrea Da Cortà
Vittore Doro
Cinzia Vecellio Mattia
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